Con la locuzione “schema Ponzi” si fa generalmente riferimento ad una particolare tipologia di frode finanziaria nella la quale il truffatore, convincendo gli “investitori” della bontà di un investimento crea una struttura piramidale mediante la quale gli “investitori” che hanno per primi aderito allo schema vengono remunerati con i capitali apportati dai soggetti che sono subentrati successivamente nello stesso. Tali tipologie di frode tendono ad espandersi notevolmente ed in breve tempo in quanto coloro che hanno aderito per primi allo schema e sono stati remunerati con i capitali apportati dai nuovi ingressi vedono notevolmente rafforzata la loro fiducia nell’investimento e tendono a diffondere nel pubblico l’appetibilità della partecipazione allo stesso. Un siffatto sistema può funzionare solo fin quando le richieste di rimborso, sommate agli interessi da pagare, non superano gli apporti di denaro dei nuovi aderenti. Purtroppo però per i malcapitati “investitori” che credevano di partecipare ad un investimento dai profitti garantiti e totalmente privo di rischi, quando il sistema diventa insostenibile ed è ormai chiara la sua natura di truffa, il truffatore è spesso già sparito portando con sé tutti i soldi.
La previdenza complementare non costituisce solo uno strumento capace di dare maggiore stabilità e sicurezza alla propria pensione ma rappresenta altresì un’opportunità di risparmio con caratteristiche uniche. Vediamone di seguito i principali vantaggi.
I versamenti a fondo pensione sono deducibili dal reddito IRPEF fino ad un importo massimo di 5.164,57 euro all’anno. Tali versamenti potranno, in altri termini, essere sottratti dal reddito imponibile su cui vengono calcolate le imposte determinando per il risparmiatore un conseguente vantaggio fiscale tutt’altro che indifferente. L’esatto ammontare di tale risparmio fiscale dipenderà, nel concreto, dall’aliquota IRPEF di appartenenza del risparmiatore. A tal proposito si rimanda alla tabella che segue:
i rendimenti maturati dal fondo pensione sono soggetti all’imposta del 20%, più favorevole rispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario, garantendo così un risparmio fiscale del 6%.
la prestazione pensionistica complementare è assoggettata ad una ritenuta a titolo d’imposta del 15%. Tale percentuale si riduce in funzione dell’anzianità di partecipazione al sistema della previdenza complementare; se questa è superiore a quindici anni, l’aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione, fino al limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Con 35 anni di partecipazione l’aliquota scende quindi al 9%. È opportuno ricordare che non è tassata tutta la prestazione erogata ma soltanto la parte corrispondente ai contributi dedotti durante il periodo di partecipazione.
Durante la fase di accumulo, in virtù del principio di intangibilità della posizione individuale, il patrimonio dei prodotti previdenziali non può costituire oggetto di azione esecutiva da parte dei creditori. Per quanto riguarda invece le prestazioni pensionistiche (in capitale e rendite) e le anticipazioni per spese sanitarie, esse sono sottoposte agli stessi limiti di sequestrabilità e pignorabilità previsti per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. È cioè prevista, al massimo, la possibilità di aggredire un quinto delle prestazione pensionistica in quanto equiparata a reddito da lavoro.
la normativa vigente in materia è ispirata al principio di valorizzazione della volontà dell’aderente e quindi della possibilità di scelta. Essa prevede infatti che in caso di evento successorio l’intera posizione individuale maturata dall’aderente venga riscattata dal/i soggetto/i da lui eventualmente designati o, in assenza di diversa volontà, dagli eredi. La posizione maturata non entra comunque a far parte del patrimonio ereditario e non è quindi assoggettata a imposta di successione.
Una caratteristica distintiva dei fondi pensione è che, in line generale, non è possibile accedere alla prestazione pensionistica complementare senza aver prima maturato i requisiti di accesso alla pensione stabiliti nel regime obbligatorio e aver maturato almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. In altre parole, non è possibile generalmente accedere alla pensione integrativa se non si ha priva avuto accesso alla pensione obbligatoria. Tale caratteristica dei fondi pensione, se da un lato può costituire un limite per il risparmiatore, può nel contempo presentare un vantaggio per lo stesso, ponendolo al riparo dai pericoli dell’emotività e dalla tentazione di implementare strategie di market timing che spesso possono risultare controproducenti per lo stesso.
Inoltre, sono previste determinate circostanze nelle quali è possibile accedere anticipatamente alla totalità o a parte delle somme versate nel fondo pensione, vediamole di seguito:
● spese sanitarie gravi (fino al 75% della posizione maturata)
● spese per acquisto o ristrutturazione prima casa (fino al 75% della posizione maturata)
● ulteriori esigenze personali da non giustificare (fino al 30% della posizione maturata)
● cessazione dell’attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 1 anno e non superiore a 4 anni, ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni (fino al 50% della posizione maturata)
● Riscatto totale nel caso di: invalidità permanente, cessazione dell’attività lavorativa per un periodo superiore a 4 anni, morte dell’aderente, altri casi previsti dallo statuto.